Anche per l’anno 2016, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro, opera l’incremento del trattamento di integrazione salariale straordinario nella misura del 10%, per i contratti di solidarietà, di cui all’art. 1 del D.L. n. 726/1984, stipulati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/15 e le cui istanze siano state presentate entro la stessa data.
L’INPS, con messaggio n. 1760 del 20 aprile 2016 ha fatto presente che per quanto concerne gli incrementi di integrazione salariale anticipati dalle aziende e posti a conguaglio nei flussi UniEmens, le operazioni di conguaglio andranno effettuate entro e non oltre il periodo di paga di gennaio 2017.
Per quanto concerne, invece, il trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà erogato nel corso del 2015, evidenzia l’Istituto che alcuni contratti sono stati autorizzati alla fine del 2015, per cui le aziende interessate possono non essere state in condizioni di conguagliare l’incremento nella misura del 10% del trattamento.
Quindi, accertata la sussistenza di disponibilità finanziarie residue dello stanziamento operato, le aziende interessate potranno avviare il recupero dell’incremento connesso ai contratti di solidarietà debitamente autorizzati sulla base della previgente disciplina di cui alla Legge n. 863/1984, erogato nel corso dell’anno 2015.
Le relative operazioni di conguaglio andranno effettuate entro e non oltre il periodo di paga di giugno 2016.
Stante quanto sopra, il messaggio n. 1760/2016 fornisce le istruzioni operative per il conguaglio dell’incremento del trattamento di integrazione salariale, per i contratti di solidarietà di tipo “A”, nei flussi UniEmens riferiti a:
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