L’art. 2 quater della Legge n. 21/2016, di conversione del Decreto Milleproroghe 2016, ha stabilito per i contratti di solidarietà difensivi di tipo “A” per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS, stipulati prima del 24 settembre 2015, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, che l’ammontare del trattamento di integrazione salariale, per l’anno 2016, sia pari al 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro.
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