CDM. Taglio del cuneo fiscale e IVA per commercio elettronico

Pubblicato il 24 gennaio 2020

Dal Consiglio dei Ministri di ieri è uscito il testo del decreto legge che dispone la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, a partire dal secondo semestre 2020. Nella riunione, approvato anche uno schema di DLgs., in esame preliminare, per l’attuazione delle novità IVA in materia di commercio elettronico (direttiva 2017/2455/Ue).

Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 24 del 23 gennaio 2020 fornisce le dovute informazioni in merito ai provvedimenti discussi.

Riduzione del cuneo fiscale. In via sperimentale per i 6 mesi del 2020

Il Governo ha studiato l’operazione del taglio al cuneo fiscale per i dipendenti in due modalità:

Le misure vengono applicate in via sperimentale dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Il limite dell’applicazione al solo 2020 è dato dal fatto che la misura dovrà essere ristudiata nel 2021 per conciliarla con la più ampia riforma Irpef annunciata, appunto, dal prossimo anno.

Riduzione del cuneo fiscale. Il decreto

Il provvedimento si compone di 5 articoli prevedendo un'integrazione al reddito pari a 600 euro, per i redditi di lavoro dipendente e assimilati a partire da 8.200 euro fino a 28mila euro.

Viene poi inserita una nuova detrazione per i redditi superiori a 28mila euro, pari a 600 euro, che va progressivamente riducendosi con il crescere del reddito, fino ad azzerarsi a quota 40mila euro.

Si specifica che l’integrazione non concorre alla formazione del reddito Irpef, né vale ai fini della contribuzione previdenziale e assistenziale.

Commercio elettronico. Modifica della territorialità IVA

Il Governo ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455, in materia di obblighi IVA per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

In particolare, è prevista una modifica della territorialità IVA per i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a privati consumatori, fissando una soglia di 10 mila euro annui, entro la quale tali servizi si considerano territorialmente rilevanti nello Stato membro in cui il prestatore è stabilito anziché nello Stato membro del committente. E’ sempre possibile, però, per il prestatore scegliere l’applicazione dell’IVA nello Stato del destinatario.

Altra novità riguarda il MOSS (Mini One Stop Shop): stabilisce che i fornitori di servizi elettronici che si avvalgono di tale regime fattureranno in base alle norme dello Stato membro in cui sono identificati, anziché alle norme del luogo in cui si considera effettuata l'operazione.

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