A seguito della perdurante emergenza epidemiologica da Covid-19, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha ritenuto adottare un ulteriore provvedimento in materia di formazione continua che consenta il recupero dei crediti formativi relativi al biennio 2019-2020 sino al 31 dicembre 2021.
In particolare, in deroga alle disposizioni dell'art. 6 del Regolamento recante le disposizioni per la Formazione Continua, per l'appena trascorso biennio di riferimento, l'obbligo di formazione continua deve intendersi assolto nel caso in cui il Consulente del Lavoro abbia conseguito almeno 32 crediti formativi complessivi di cui 3 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico.
Con la Circolare n. 1170, il Consiglio Nazionale dell'Ordine ha consentito, in deroga alle disposizioni del medesimo regolamento, che per il predetto biennio sarà possibile recuperare i crediti conseguiti entro il 31 dicembre 2021, a prescindere dal numero di crediti mancanti alla data del 31 dicembre 2020.
Pertanto, i Consigli Provinciali non dovranno richiedere l'invio della dichiarazione della possibilità di avvalersi del recupero dei crediti formativi.
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