CdL abilitati all’invio dell’esonero ex art. 43-bis, D. L. n. 109/2018

Pubblicato il 11 febbraio 2021

L’Inps comunica ai Consulenti del Lavoro che rientrano tra gli intermediari abilitati all’invio della domanda di esonero contributivo, ex art. 43-bis, Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109. Tale esonero è concesso alle società assoggettate a procedure concorsuali (fallimento o amministrazione straordinaria) che negli anni 2019 e 2020 sono state destinatarie di trattamenti di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell’art 44, del succitato Decreto Legge e del relativo decreto di autorizzazione rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si rammenta che l’esonero contributivo permette di non versare al Fondo di Tesoreria le quote di trattamento di fine rapporto connesse alla retribuzione persa nei periodi di sospensione o riduzione delle ore di lavoro e maturate durante i periodi di CIGS e di non versare all’Istituto previdenziale il ticket di licenziamento previsto e dovuto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Le domande di esonero dovranno essere inoltrate all’Inps telematicamente compilando l’apposito modulo di domanda on-line di ammissione all’esonero reperibile nella sezione “Portale Agevolazioni” (exDiResCo”) come specificato dal messaggio Inps 26 ottobre 2020, n. 3920.

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