CCNL più rappresentativi: lo studio Ichino replica all’INL

Pubblicato il 06 luglio 2018

Continua la querelle tra l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e le Organizzazioni sindacali da questo indicate come “comparativamente meno rappresentative”.

Il tutto è iniziato – si ricorderà - il 20 giugno scorso quando, con apposito comunicato pubblicato sul proprio sito, l’Ispettorato ha sostenuto che continuerà su tutto il territorio nazionale l’azione di contrasto al fenomeno del dumping contrattuale iniziata a gennaio 2018, concentrandosi sulle imprese che non applicano i contratti "leader" sottoscritti da CGIL, CISL e UIL, bensì i contratti stipulati da OO.SS. che, nel settore, risulterebbero comparativamente meno rappresentative, citando espressamente fra queste “CISAL, CONFSAL e altre sigle minoritarie”.

La posizione dell’INL è stata confermata al Festival del Lavoro e, frattanto, la CONFSAL ha diffidato l'Ispettorato Nazionale del Lavoro a rimuovere dal proprio sito istituzionale la comunicazione in questione.

Si apprende, intanto, che con nota datata 27 giugno 2018, lo studio Ichino, Brugnatelli e Associati, ha replicato evidenziando innanzitutto che tale nota dell’Ispettorato, nell’attribuire del tutto genericamente la qualifica di contratti leader ai soli contratti sottoscritti da CGIL, CISL e UIL, oltre a porsi in contrasto con la legislazione in materia di retribuzione ai fini previdenziali e ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi e normativi, rischia di innescare una situazione di incertezza aggravata dall’assenza di un criterio certo e trasparente di misurazione della rappresentatività dei sindacati e delle associazioni imprenditoriali,

Infatti, la maggiore rappresentatività delle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo deve essere verificata con riferimento alla specifica categoria in cui operano gli agenti negoziali ma in alcuni settori – come per esempio quello delle agenzie di assicurazione - lo SNA è firmatario con la CONFSAL di uno dei due contratti collettivi vigenti in tale ambito e lo SNA rappresenta una larghissima maggioranza di datori di lavoro del settore degli Agenti di Assicurazione (oltre il 90%), ha un secolo di storia ed è presente con una struttura periferica in ogni Regione e in ogni Provincia italiana ed è pertanto l’associazione datoriale nazionale realmente rappresentativa della categoria.

Per contro – sottolinea la nota – l’Associazione datoriale ANAPA, firmataria anch’essa con la FISAC CGIL, FIBA CISL e UILCA UIL di un altro contratto collettivo per questa stessa categoria di imprese, nata solo qualche anno fa, rappresenta meno del 3% del settore per cui è priva di qualsiasi rappresentatività effettiva.

Quindi “il CCNL stipulato dallo SNA è di fatto indicativo del trattamento-standard praticato nel settore e come tale costituisce il parametro retribuivo di riferimento ex art. 36 Cost. che, secondo la migliore dottrina, non mira ad un artificioso aumento dei trattamenti al di sopra dello standard comunemente praticato in ciascun settore, bensì a impedire gli scostamenti verso il basso rispetto a quello standard che possono determinarsi in singoli contratti individuali.

Anche ai fini dell’individuazione della retribuzione di riferimento per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali nel settore delle Agenzie di assicurazione assume dunque rilevanza fondamentale la maggiore rappresentatività sul versante datoriale unitamente al fatto che in queste aziende la quasi totalità dei rapporti di lavoro è regolata dal contratto collettivo stipulato dallo SNA”.

Pertanto, per lo studio, l’imponibile contributivo applicabile dalle aziende del settore, dovrà essere commisurato ai minimi inderogabili di questo contratto, stipulato dall’associazione datoriale di gran lunga comparativamente più rappresentativa della categoria ed alle aziende che applicano tale contratto non potrà essere negato il godimento dei benefici contributivi e l’utilizzo degli istituti di flessibilità.

La nota si conclude nella disponibilità dello studio Ichino, Brugnatelli e Associati a discutere verbalmente, in un apposito incontro, della questione qualora le considerazione suddette non dovessero essere condivise dell’INL.

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