Con il messaggio 1° agosto 2023, n. 2853, l’Istituto Previdenziale fornisce chiarimenti in merito l’assoggettabilità contributiva dell’elemento perequativo conglobato nello stipendio tabellare relativamente ai Contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti pubblici del triennio 2019/2021.
Con il messaggio INPS 3224/2018, l’Inps aveva fornito i primi chiarimenti sull’assoggettabilità contributiva ai fini pensionistici e dei trattamenti di fine servizio/fine rapporto (TFS/TFR) di tale voce retributiva.
La legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 1, comma 440, lettera b) ha previsto la proroga dell'elemento perequativo una tantum, ove previsto dai relativi CCNL riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019/2021, che ne disciplinano il riassorbimento.
In seguito, è stata prevista la cessazione della corresponsione dell’elemento perequativo come specifica voce retributiva, nonché il conglobamento dello stesso nello stipendio tabellare.
L’elemento perequativo - conglobato nello stipendio tabellare – è assoggettato alla contribuzione dovuta ai fini dei trattamenti di fine servizio/fine rapporto dei dipendenti pubblici, nonché ai fini della contribuzione ex ENAM.
Altresì, si precisa che l’elemento perequativo:
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