È illegittimo il comportamento del datore di lavoro che decide, in maniera assolutamente arbitraria e quindi senza il consenso delle rappresentanze sindacali, di non applicare più il CCNL di categoria dal quale si è appena usciti. In altri termini, recedere dalla propria associazione datoriale, dando vita a nuovi accordi, non fa venir meno la valenza del contratto collettivo applicato, se non alla sua naturale scadenza.
È quanto emerge dalla decisione presa dai giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21537 del 20 agosto 2019, i quali evidenziano come l’efficacia vincolante del CCNL va oltre la permanenza del vincolo associativo. La facoltà di recedere spetta soltanto alle associazioni sindacali e datoriali che hanno siglato l’accordo e non anche alle singole aziende.
In tema di contrattazione collettiva, affermano gli ermellini, la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta al singolo datore di lavoro. Per questo motivo non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo neppure adducendo l’eccessiva onerosità dello stesso, dovuto ad una propria situazione di difficoltà economica.
Ne consegue che non è possibile la disdetta unilaterale del contratto, anche se il datore di lavoro fornisce un congruo termine di preavviso.
Il problema fondante, nel caso di specie, non risiede nella mancata consultazione con alcune OO.SS, non essendoci un obbligo a carico del datore di lavoro di trattare e stipulare contratti collettivi con tutte le organizzazioni sindacali, ma nell’aver applicato un nuovo contratto prima della sua naturale scadenza. In conclusione, la durata dei contratti vincola tutti i destinatari del contratto stesso sino alla scadenza del termine pattuito, poiché nessuno può sciogliersi da tale vincolo unilateralmente prima della scadenza, neppure dissociandosi dall’organizzazione sindacale di appartenenza.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".