L’articolo 49 del Decreto legge n. 189/2016, contenente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, si occupa della sospensione dei termini processuali e sostanziali, delle prescrizioni e decadenze nonché del rinvio di udienze, comunicazione e notificazione di atti presso gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni colpiti dal terremoto.
Nel dettaglio, viene prescritto che i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale, pendenti alla data del 24 agosto 2016 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni colpiti dal terremoto e espressamente elencati all'allegato 1 del provvedimento, sono sospesi fino al 31 maggio 2017. Fino a tale data, sono altresì sospesi anche i termini per il compimento di qualsiasi atto dei relativi procedimenti.
Fanno eccezione alla sospensione le cause di competenza del tribunale per i minorenni, relative ad alimenti, i procedimenti cautelari, i procedimenti per i provvedimenti di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, i procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, per i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello e in genere le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, per i quali venga fatta apposita dichiarazione d’urgenza dal presidente dell'ufficio giudiziario.
Le udienze processuali in cui le parti o i loro difensori, precedentemente nominati, erano residenti o avevano sede nei Comuni colpiti, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2017. Questo, salva espressa rinuncia dei soggetti interessati.
Per chi, alla data del terremoto, era residente, aveva sede operativa o esercitava la propria attività lavorativa nei Comuni indicati nell’allegato 1, è, inoltre, sospeso, dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017, il decorso:
Sono, inoltre, sospesi anche i termini relativi ai processi esecutivi; i termini relativi alle procedure concorsuali; i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali; i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, salvo espressa rinuncia dei debitori ed obbligati interessati.
Fino al 31 maggio 2017 sono inoltre sospesi, per gli uffici giudiziari delle zone terremotate, i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del sisma, i termini per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela. Fanno eccezione i processi a carico di imputati minorenni.
Inoltre, nei processi penali in cui, alla data del sisma, una delle parti o uno dei loro difensori, precedentemente nominati, era residente nei Comuni colpiti, sono sospesi, sempre fino alla stessa data, i termini processuali previsti a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni. Questo, salvo rinuncia delle parti processuali interessate o dei relativi difensori.
Per espressa previsione, la sospensione non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare.
Infine, viene previsto che il corso della prescrizione rimanga sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato.
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