La nuova causa di non punibilità per i reati tributari (ex articolo 13 del Dlgs n. 74/2000), si può applicare ai fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore e ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della riforma della disciplina sui reati tributari, apportata dal Dlgs n. 158/2015.
Il principio vale anche se, alla data indicata (22 ottobre 2015), sia già stato aperto il dibattimento di primo grado e se i debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, risultino essere stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche mediante speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previsto dalle norme tributarie.
Questa, in estrema sintesi, la conclusione della Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sancita nella sentenza n. 30139 depositata il 15 giugno 2017, riguardante un caso di omesso versamento di ritenute certificate.
Con questa nuova sentenza viene rivisitato il precedente orientamento dei Giudici di legittimità sul tema, che era stato oggetto di due precedenti pronunce: la sentenze n. 40314/2016 e la n. 11417/2017 .
Con le modifiche apportate dal Dlgs 158/2015 alla disciplina dei reati tributari, dal 22 ottobre 2015, i reati di omesso versamento Iva e ritenute e di indebita compensazione di crediti non spettanti, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario (comprese sanzioni e interessi), sia estinto con l’integrale pagamento del dovuto. Se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, inoltre, il debito è in fase di rateizzazione, è concesso un termine di 3 mesi per il pagamento del residuo ed il giudice ha la facoltà di concedere una proroga di ulteriori 3 mesi.
Secondo la precedente disciplina, invece, l’integrale pagamento del debito tributario, sempre prima dell’apertura del dibattimento, costituiva una causa attenuante della pena, con una sua riduzione fino a un terzo.
Nelle due precedenti sentenze citate, la Suprema Corte, pur indicando nella dichiarazione di apertura del dibattimento il limite di rilevanza della causa estintiva, aveva ritenuto operante, nei procedimenti in corso al 22 ottobre 2015, la causa di non punibilità anche nei casi in cui fosse stata superata la preclusione procedimentale. Pertanto, il pagamento eseguito dopo l’apertura del dibattimento, ma comunque prima del giudicato, assumeva la medesima efficacia estintiva, anche in virtù del principio di uguaglianza che vieta trattamenti differenti per situazioni uguali.
Con la sentenza n. 30139 del 16 giugno, invece, la Corte rivisita la sua precedente posizione e afferma che proprio per non violare l'articolo 3 della Costituzione, il limite temporale fissato dalla normativa in “prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado” deve essere interpretato nel senso che la causa di non punibilità opera nel momento in cui il pagamento integrale sia avvenuto prima della prima data utile per chiedere l’applicazione di detta causa a seguito della modifica normativa del 2015. Al contrario, non è accettabile l’applicazione retroattiva ai reati per i quali il pagamento integrale non sia avvenuto entro tale termine.
Dunque, conclude la sentenza in oggetto, i contribuenti che hanno procedimenti in corso alla data di riforma della disciplina dei reati tributari (22 ottobre 2015), proprio per i reati di omesso versamento e indebite compensazioni possono avvalersi della causa di non punibilità pagando integralmente l’imposta, solo se il versamento sia avvenuto per intero prima della prima data utile per chiedere l’applicazione di tale causa e non fino al passaggio in giudicato della sentenza.
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