Non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivo riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati.
Così la Suprema Corte, sesta sezione civile –T, con ordinanza n. 15916 depositata il 24 luglio 2020, ha accolto il ricorso - proposto da Fisac nazionale contro l’Agenzia delle entrate direzione provinciale di Roma territorio – per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per estimi catastali, ex art. 1, comma 335, l. 311/2004, con variazione di classamento e aumento di rendita catastale, aveva respinto l’appello dell’Ufficio ritenendo sufficientemente motivato l’accertamento “per il solo fatto che gli immobili si trovavano inseriti in una microzona di riferimento piuttosto che in un’altra”.
In considerazione delle incertezze del sistema catastale, che non detta una specifica definizione normativa delle categorie e classi catastali, l’atto con il quale l’Agenzia del territorio attribuisce d’ufficio un nuovo classamento a unità immobiliare a destinazione ordinaria, deve specificare chiaramente le cause del mutamento.
Tale principio, afferma la Cassazione, è stato affermato per consentire al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata classificazione ed approntare le consequenziali difese e per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto.
A tal fine, quindi, l’atto di riclassamento deve contenere l’indicazione degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona e di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare.
La Corte, nel caso di specie, evidenziando che la CTR non si era attenuta ai suesposti principi, accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente.
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