La consultazione delle banche dati catastali, dal mese di agosto 2016, è gratuita e garantita a tutti i contribuenti.
Ciò in virtù, dell'articolo 6, commi 5-quater e 5-quinquies, del Dl 16/2012, che stabilisce che le richieste di visure catastali o di ispezioni ipotecarie relative a beni immobili – online oppure in ufficio – avanzate dai titolari, anche solo di quote, di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento, sono gratuite ed esenti da tributi.
L'Agenzia delle Entrate, dopo aver assolto gli obblighi normativo-attuativi con il provvedimento del 2 agosto 2016, interviene ora con la circolare 3/E/2017 con la quale chiarisce gli aspetti applicativi e i casi specifici.
Ad integrazione, infatti, delle prime indicazioni fornite con la circolare n. 4/T del 28 settembre 2012, vengono rese alcune specificazioni sulle modalità di consultazione delle suddette banche dati, nonché alcune precisazioni sulle tipologie di documenti consultabili, anche al fine di fornire al cittadino informazioni utili sulla possibilità di accesso agli atti catastali e ai registri immobiliari tenuti dall'Agenzia.
Si ricorda, a tal fine, che le principali informazioni sono già disponibili sul sito ufficiale delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, alla voce: Consultazioni personali.
Specifica, tra le altre cose, la circolare n. 3/E del 2017 che:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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