Casse private non soggette alle regole sulle dismissioni pubbliche
Pubblicato il 19 febbraio 2014
Con ordinanza n.
61343 depositata il 18 febbraio 2014, il Tribunale di Roma ha respinto le ragioni avanzate in via cautelare da alcuni inquilini di un complesso immobiliare che lamentavano l'illegittimità della procedura di dismissione posta in essere dalla proprietaria Cassa di previdenza dei ragionieri, per asserita violazione delle previsioni della normativa sulla gestione dei beni immobili degli enti previdenziali pubblici, con particolare riferimento al mancato riconoscimento del loro diritto di prelazione nell'acquisto degli appartamenti.
I giudici di merito, in particolare, riconoscendo autonomia privata alla Cassa di previdenza, hanno escluso che la medesima dovesse essere soggetta alla disciplina riservata alle dismissioni pubbliche.