Casse private Credito d'imposta Fruizione

Pubblicato il 14 ottobre 2016

L'agenzia delle Entrate ha fornito risposta ad un interpello su i criteri di determinazione del credito d’imposta concesso alle Casse di previdenza private (enti di previdenza obbligatoria e forme di previdenza complementare) per gli investimenti a medio-lungo termine nei settori infrastrutturali.

Si tratta del credito d'imposta, ex art. 1 comma 91 L. 190/2014 (Stabilità 2015) e DM 19 giugno 2015, pari alla differenza tra:

- l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi,

e

- l’importo di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%.

I proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive devono essere investiti in attività a carattere finanziario a medio e lungo termine.

Alcune questioni

Circa il momento in cui si devono considerare soddisfatti i presupposti per la fruizione del credito d'imposta, la risoluzione n. 92 del 13 ottobre 2016, chiarisce che un investimento può considerarsi eseguito nel momento in cui le relative somme sono effettivamente versate alla società partecipata o finanziata o, nel caso di investimento indiretto, all'Oicr che partecipa nella società interessata, secondo il principio di effettività dell'investimento indicato nel paragrafo 3 della circolare 14/E del 27 aprile 2016.

Quanto alle attività di carattere finanziario rilevanti ai fini del credito d'imposta, è chiarito che le stesse devono essere detenute per almeno cinque anni; in caso di cessione o di scadenza dei titoli oggetto di investimento prima del quinquennio, il corrispettivo deve essere reinvestito in attività anch'esse rilevanti ai fini della concessione del credito entro 90 giorni.

Investimenti in Start up. Per gli investimenti diretti in società che, al momento dell'investimento, non hanno ancora realizzato lo scopo sociale che, nel medesimo momento, sono ancora in fase di raccolta, il requisito della prevalenza non può essere verificato avendo riguardo alle risultanze dell'attività già svolta, ma può essere verificato concretamente solo in un momento successivo a quello dell'investimento. Ai fini della fruizione l'investimento rileva solo da tale ultimo momento.

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