Ancora una sentenza della Cassazione - dopo le sentenze 17742/2015 e 18136/2015, relative alla Cassa Ragionieri - sulle delibere delle Casse di previdenza private che comportano tagli alle prestazioni secondo la norma di interpretazione autentica della legge 147/2013.
Le Casse private hanno fatto riforme sostanziali passando dal sistema di calcolo retributivo al contributivo, con l'abbassamento del trattamento pensionistico.
E' la volta della Cassa dei Commercialisti che vede sentenziata la correttezza del calcolo della pensione erogata dopo il 2008 prendendo come riferimento la quota reddituale media degli ultimi 24 anni (dal 1979 al 2003) e non quella degli ultimi 15 anni.
La Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 6704 depositata il 6 aprile 2016, ribadisce anche in questa pronuncia, stavolta per i commercialisti ed esperti contabili, che la lettura congiunta del comma 763 della Finanziaria 2007, legge 296/2006 (per cui gli enti previdenziali adottano i provvedimenti necessari alla salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine avendo presente, dunque non rispettando in modo rigido, il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate), e del comma 488 della legge di Stabilità 2014, legge 147/2013, porta a riassumere che:
per chi è andato in pensione prima del 1° gennaio 2007 il trattamento sarà in linea con le vecchie regole;
per chi è andato in pensione dopo tale data il trattamento subirà i tagli imposti dalla riforma.
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