A seguito di quesito proposto da Inarcassa, l’Agenzia delle Entrate ha negato che gli investimenti in economia reale effettuati dalle Casse di previdenza e dai fondi di previdenza complementare prima del 1° gennaio 2017 possano beneficiare dell’agevolazione introdotta dalla legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016).
Tale legge ha introdotto un regime di esenzione – 5 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente - dalle imposte sui redditi per investimenti definiti “qualificati” effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria e dalle forme previdenza complementare, al fine di indirizzare le risorse finanziarie dei predetti soggetti verso l’economia reale nel lungo periodo.
Con interpello n. 954-986/2017 la Direzione Centrale Normativa ha precisato che si considerano qualificati, ai fini dell’esenzione, i soli investimenti sottoscritti od acquistati a decorrere dal 1° gennaio 2017 con esclusione di quelli effettuati in periodi di imposta precedenti.
Con riferimento all'investimento in quote di Oicr, ai fini dell'agevolazione in esame, rileva anche nel caso in cui sia stato effettuato in anni antecedenti all'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2017, limitatamente ai richiami avvenuti successivamente a tale data. In tale ipotesi, l’investitore deve ricordare la percentuale di investimento effettuato prima o dopo il 1° gennaio 2017, per fruire dell’agevolazione sui redditi riferibili ai richiami avvenuti a partire da tale data.
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