Cassazione sulla notifica con invio diretto da parte del concessionario

Pubblicato il 13 maggio 2015 Con ordinanza n. 9534 depositata il 12 maggio 2015, la Corte di cassazione ha precisato che la procedura di notifica della cartella di pagamento di cui alla seconda parte del primo comma dell'articolo 26 del DPR n. 602/1973, avviene mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Questa disposizione, ossia, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima norma e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.

In questa ipotesi – viene precisato nella decisione - il perfezionamento della notifica si ha con la ricezione da parte del destinatario alla data che risulta dall'avviso di ricevimento, senza che sia necessaria un'apposita relata “visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy