La quinta sezione della Corte di cassazione ha individuato la data dalla quale decorrono i termini di prescrizione della cartella esattoriale.
La sentenza n. 30718 del 18 ottobre 2022 risolve la questione sorta con la presentazione di un ricorso per la contestazione di una cartella di pagamento emessa a seguito del passaggio in giudicato di una pronuncia che aveva rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento. Veniva eccepita la prescrizione decennale di quanto richiesto.
Sia in primo che in secondo grado la contribuente otteneva ragione: le Commissioni tributarie dichiaravano prescritto il credito per decorso del termine decennale.
Le Entrate, per vedere pronunciata l’erroneità di tali decisioni, ricorrevano per Cassazione.
Il tutto è incentrato sul fatto che per l’A.F. la prescrizione non iniziava a decorrere dalla notifica della cartella alla società ma dal sessantesimo giorno successivo, perché solo da quel momento la cartella poteva essere oggetto di esecuzione forzata.
Diverso il ragionamento dei giudici della Corte di cassazione.
Il dato normativo da cui partire è l’articolo 2935 del codice civile ai sensi del quale la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può esser fatto valere che non è il momento in cui può procedersi ad esecuzione forzata; infatti, la notifica della cartella di pagamento è già atto di esercizio del credito, capace di interrompere il termine prescrizionale.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".