Cassazione: spetta al soccombente l’Iva sul compenso del difensore

Pubblicato il 10 novembre 2020

Anche la somma dovuta dal vincitore della causa al proprio difensore a titolo di Iva rientra tra le spese processuali che la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare.

Tale imposta costituisce, infatti, una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio.

L'eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'Iva dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione.

Difatti la condanna al pagamento dell'Iva in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero "se dovuta").

Iva come voce accessoria del corrispettivo dovuto per la difesa

E’ il principio richiamato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 24634 del 5 novembre 2020, per come già affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo con la sentenza di Cassazione n. 4674/2017).

Nella vicenda esaminata, gli Ermellini hanno confermato la decisione con cui la Corte d'Appello, nell’accogliere l'impugnazione di una società e dichiarare la nullità del precetto ad essa notificato da parte di un Comune, aveva condannato quest’ultimo alla rifusione delle spese di lite di entrambi gradi del giudizio.

E’ stato respinto, nel dettaglio, il motivo di ricorso con cui l'amministrazione comunale aveva proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione l'articolo 91 c.p.c. e dell'articolo 19 del DPR n. 633/1972, in relazione all'articolo 360, n 3 c.p.c.

Doglianza giudicata infondata dai giudici di Piazza Cavour alla luce del principio secondo cui “la sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali costituisce titolo esecutivo, anche per conseguire il rimborso dell'Iva che la parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, in sede di rivalsa secondo le prescrizioni dell'articolo 18 del DPR n. 633/1972, trattandosi di un onere accessorio che, in via generale, consegue al pagamento degli onorari del difensore”.

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