Secondo la Terza sezione penale della Cassazione, la sospensione del decorso della prescrizione, per come sancita dall’art. 83, comma 4, del Dl n. 18/2020, non viola il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole.
Premessa, infatti, la natura sostanziale dell’istituto della prescrizione, la durata della sospensione, dovuta a fattore esogeno – nella specie, alla luce dell’emergenza sanitaria da Coronavirus – ha carattere generale, proporzionato e temporaneo “realizzando un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali”.
E’ quanto si legge nella notizia di decisione n. 3/2020, resa a margine dell’udienza del 2 luglio 2020, nel corso dell'esame d’ufficio sulla non manifesta infondatezza o meno della questione di legittimità costituzionale di questa norma, sollevata nell’ambito di un giudizio penale.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".