Cassazione: mance tassabili, sono reddito da lavoro dipendente

Pubblicato il 01 ottobre 2021

Ottiene l’ok dalla Corte di cassazione il ricorso presentato dal Fisco contro la decisione della CTR che ha considerato non tassabili le somme percepite come mance (pari a circa 84.000 euro) da un capo ricevimento di un hotel della Sardegna, in quanto aventi natura aleatoria e avute dai clienti senza alcuna relazione con il datore di lavoro.

Tuir: natura onnicomprensiva del reddito dipendente

L’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione – n. 26512 del 30 settembre 2021 – ricostruisce il quadro normativo applicabile al caso e sancisce che, ai sensi dell’art. 51, comma 1, Tuir, applicabile ratione temporis alla controversia, costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Rientrano in tale nozione, sottolinea la Corte Suprema, anche le somme ricevute non direttamente dal datore di lavoro, come le mance del caso studiato. Infatti, stante il concetto di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, diventa imponibile tutto ciò che il lavoratore percepisce.

Richiamando la sentenza della sezione lavoro n. 6238/2006, i giudici di Piazza Cavour sostengono come il concetto di derivazione dal rapporto di lavoro fissato dal Tuir prescinde dal vincolo sinallagmatico insito nel rapporto di lavoro subordinato, facendo rientrare nell’ambito del lavoro dipendente non solo la retribuzione ma anche tutti gli introiti, in denaro o in natura, che si legano casualmente con il rapporto di lavoro, anche provenienti da soggetti terzi.

Inoltre, il legislatore quando ha voluto porre delle esclusioni in ambito tributario le ha espressamente previste come nel caso delle mance dei croupiers, per cui si applica una deduzione forfetaria del 25%. Infatti, per la natura di tale normativa, non sono ammesse interpretazioni analogiche o estensive delle disposizioni tributarie.

Le mance ricevute dai clienti sono soggette a tassazione

In conclusione, la causa verrà rinviata alla CTR che, in diversa composizione, deciderà uniformandosi al seguente principio: “in tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’art. 51, primo comma, del d.P.R. n. 917/1986, e sono pertanto soggette a tassazione”.

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