"In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 29 settembre 1973 n. 602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione".
E' questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025.
La Cassazione, nella specie, ha giudicato infondato il motivo di ricorso con cui una società contribuente aveva censurato una decisione della Commissione tributaria regionale, nella parte in cui aveva affermato che l'eccezione di prescrizione non fosse proponibile impugnando l'atto di pignoramento, in assenza di impugnazione dell'atto di intimazione di pagamento.
Sul punto, la Cassazione ha ribadito che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché è rimasto incontestato (Cassazione n. 22108 del 2024).
Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale, quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare il via all'esecuzione forzata, la stessa Cassazione ha ribadito che si tratta di atti assimilabili all'avviso di cui all'articolo 50, comma 2, DPR n. 602/1973 (Cassazione n. 22108 del 2024).
Le stesse Sezioni Unite, peraltro, affrontando la questione della natura dell'intimazione di pagamento hanno ribadito che il sollecito di pagamento ricevuto dal contribuente è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là della differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'articolo 50 citato, avviso comunemente denominato "avviso di mora", la cui impugnabilità davanti alla Commissione tributarie è esplicitamente prevista dall'articolo 19, comma 1, del Decreto legislativo n. 546/1992 (Cassazione SU n. 26817 del 2024).
Al di là, quindi, della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto, che, nella specie, è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio alle esecuzione forzata.
E' stato disatteso, per contro, il diverso ed isolato orientamento di cui alla Cassazione n. 16743/2024 che, facendo leva solo sul riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'articolo 19 citato, con conseguente facoltà, e non obbligo, di impugnazione.
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