Cassazione: la retribuzione è la stessa durante le ferie

Pubblicato il 01 ottobre 2024

La retribuzione durante le ferie deve includere tutte le componenti che fanno parte della retribuzione ordinaria, incluso qualsiasi indennità legata alle mansioni svolte dal lavoratore.

Lo ha ribadito la Corte di cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 25840 del 27 settembre 2024, nel pronunciarsi rispetto a una controversia incentrata sulla retribuzione dovuta a un lavoratore durante il periodo di ferie.

La questione da chiarire, in particolare, era se alcune indennità (perequativa, compensativa e ticket-mensa), normalmente percepite durante il periodo di lavoro attivo, dovessero essere incluse anche nella retribuzione per le ferie.

Retribuzione ordinaria anche durante le ferie  

Il caso esaminato

Il lavoratore lamentava che durante le ferie non aveva percepito la stessa retribuzione prevista per i periodi lavorativi, poiché non venivano incluse alcune indennità specifiche.

Il Tribunale, prima, e la Corte d'Appello, poi, avevano accolto le richieste del dipendente, condannando l'azienda al pagamento delle differenze retributive non versate.

L'azienda aveva proposto ricorso in Cassazione, contestando l'interpretazione della giurisprudenza europea e sostenendo che le indennità fossero collegate esclusivamente alla presenza effettiva sul posto di lavoro.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando le decisioni dei gradi precedenti.

Di seguito i punti principali della decisione.

Principio di retribuzione durante le ferie

La Cassazione ha fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, la quale stabilisce che durante il periodo di ferie annuali retribuite, il lavoratore deve percepire una retribuzione equivalente a quella dei periodi di lavoro attivo. In altre parole, la retribuzione durante le ferie deve comprendere anche componenti economiche legate alle mansioni svolte.

Indennità perequativa e compensativa

Nella specie, le indennità rivendicate non erano accessorie ma dovevano essere considerate come parte della retribuzione ordinaria, poiché collegate allo status professionale del lavoratore. In particolare, tali indennità compensavano disagi legati alle specifiche mansioni svolte, e quindi dovevano essere corrisposte anche durante le ferie.

Applicazione del diritto europeo

La Suprema corte ha sottolineato, altresì, che le sentenze della Corte di Giustizia UE, che stabiliscono il principio di parità retributiva durante le ferie, hanno efficacia vincolante. Pertanto, qualsiasi norma o interpretazione nazionale che contrasti con tale principio non può essere applicata.

In conclusione, la retribuzione durante le ferie deve includere tutte le componenti economiche che il lavoratore riceve ordinariamente durante i periodi di lavoro attivo, con l'obiettivo di non creare disincentivi all'esercizio del diritto alle ferie.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del caso Un lavoratore ha lamentato che la retribuzione percepita durante il periodo di ferie non includeva alcune indennità (perequativa, compensativa e ticket-mensa).
Questione dibattuta Se le indennità normalmente percepite durante il lavoro attivo debbano essere incluse anche nella retribuzione del periodo di ferie.
Soluzione della Cassazione La Corte ha stabilito che, in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, la retribuzione durante le ferie deve includere tutte le componenti economiche collegate alle mansioni del lavoratore, incluse le indennità contestate. Pertanto, l'azienda è tenuta a corrispondere la stessa retribuzione del periodo di lavoro attivo, senza escludere le indennità.
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