Cassazione: Fase 2, riorganizzazione giudizi civili e penali
Pubblicato il 29 maggio 2020
Per il periodo 12 maggio – 31 luglio 2020, il Primo Presidente della Cassazione ha provveduto ad emanare delle nuove misure per riorganizzare le attività della Corte ad integrazione delle precedenti disposizioni di cui ai decreti n. 47 e n. 55 del 2020.
Le nuove previsioni sono contenute nel decreto n. 76 dell’11 maggio 2020 - pubblicato sul sito della Cassazione il 26 maggio – e sono suddivise tra settore civile, settore penale e disposizioni comuni.
Procedimenti civili in Cassazione
Per quel che concerne il processo civile in Cassazione, così, si prevede che fino al 30 giugno 2020 rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto n. 55, parte A, volte a regolamentare la fissazione delle cause per la trattazione in udienza pubblica e in adunanza camerale fino a tale data.
Dal 1° al 31 luglio 2020, invece, possono essere tenute:
- le udienze pubbliche urgenti, nel rispetto dei termini di legge;
- un numero di adunanze camerali compatibili con il rispetto degli adempimenti di legge e con le risorse di personale amministrativo effettivamente presente in ufficio.
Giudizi penali di legittimità
Rispetto al settore penale, si prevede che, fino al 30 giugno 2020:
- fermo quanto previsto dai decreti nn. 55 e 69 per le udienze pubbliche e partecipate, i Presidenti titolari possono fissare i ricorsi in cui sono applicate misure cautelari custodiali e domiciliari e che hanno per oggetto dette misure, gli incidenti di esecuzione e le misure alternative alla detenzione, i procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all’estero e di estradizione per l’estero;
- fermo quanto sopra, i Presidenti titolari individuano non più di due ulteriori udienze settimanali per la trattazione dei ricorsi con il rito scritto e senza discussione orale ex art. 83, comma 12-ter, Dl n. 18/2020, privilegiando la fissazione in detta udienza dei ricorsi che presentano un limitato numero di ricorrenti e un contenuto peso ponderale;
- fermo quanto previsto per le udienze camerali non partecipate e de plano (Decreto n. 55/2020), potranno essere fissate non più di 2 ulteriori camere di consiglio non partecipate e de plano settimanali per ciascuna Sezione (salvo la Settima che terrà le udienze calendarizzate).
Inoltre, dal 1° al 31 luglio 2020, possono essere tenute:
- le udienze pubbliche e partecipate già calendarizzate, da celebrare preferibilmente con rito scritto e senza discussione orale;
- le udienze camerali non partecipate e de plano già calendarizzate.
Disposizioni comuni
A seguire le disposizioni comuni ad entrambi i due settori (civile e penale), tra le quali si segnala:
- che la trattazione dei procedimenti e delle cause in udienza pubblica o partecipata avverrà di regola con la sola presenza delle parti interessate, nel rispetto delle vigenti misure di protezione individuale e di distanziamento sociale e secondo la programmazione a fasce oraria preventivamente comunicata;
- che le adunanze civili e le udienze penali camerali non partecipate e de plano potranno essere celebrate anche da remoto con le modalità di cui al decreto n. 44/2020;
- che i Presidenti titolari provvederanno a predisporre nuovi calendari per adottare le necessarie variazioni tabellari;
- che, nella fissazione delle udienze e camere di consiglio, i Presidenti provvederanno a verificare preventivamente la compatibilità del numero delle cause da trattare e dei relativi adempimenti con le risorse di personale a disposizione;
- che, per i ricorsi da trattare fino al 31 luglio 2020, i difensori, esclusivamente mediante l’indirizzo presente nel Reginde, possono far pervenire alla Corte motivi aggiunti e memorie a mezzo PEC comunicandoli contestualmente e con lo stesso mezzo alla controparte (secondo quanto previsto nel Protocollo sottoscritto con il Consiglio Nazionale Forense e la Procura generale).