Per quel che concerne l’indennità di maternità, esiste un precetto di legge che determina in maniera obiettiva e con riferimento a parametri esterni e certi l’importo massimo della medesima.
In detto contesto, non può essere considerato espressione di potere discrezionale la mera condotta tenuta da una Cassa di previdenza proofessionale di conformazione al massimale di legge.
La Cassa di previdenza privata, ossia – nella specie la Cassa notai – è infatti tenuta a motivare l’esercizio del potere discrezionale di eventuale aumento del massimale e non anche il mancato esercizio dell’aumento medesimo.
E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione, Sezione lavoro, nel testo della sentenza n. 9757 del 12 maggio 2016.
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