Cassa integrazione illegittima, diritto del lavoratore al risarcimento

Pubblicato il 23 aprile 2021

La Corte di cassazione in tema di illegittima CIGS: inadempimento del datore, il lavoratore va risarcito.

Il protrarsi arbitrario della sospensione del rapporto a causa dell'illegittima collocazione in cassa integrazione determina la responsabilità per inadempimento contrattuale del datore di lavoro.

A tale inadempimento consegue il diritto del lavoratore a vedersi integralmente risarciti i danni subiti, da determinarsi ai sensi dell'art. 1223 c.c., commisurandoli, almeno, all'entità dei compensi retributivi che egli avrebbe maturato durante l'intero periodo di inadempimento.

Ingiustificata sospensione per CIGS: dipendente risarcito, non riammesso in servizio

E ancora: la violazione dei criteri, stabiliti in sede di contrattazione collettiva, per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione comporta, per il lavoratore ingiustificatamente sospeso, non il diritto alla riammissione in servizio, versandosi in tema di facere infungibile fuori della sfera di operatività dell'art. 18, Legge n. 300/1970, ma solo il diritto al risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla differenza tra le retribuzioni spettanti nel periodo di ingiustificata sospensione del rapporto ed il trattamento di cassa integrazione corrisposto nello stesso periodo.

In tale contesto, il diritto del lavoratore al risarcimento è assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale e non alla prescrizione breve quinquennale.

Sono questi i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, per come ribaditi dalla Corte di cassazione in due recenti sentenze – nn. 10377 e 10378 – depositate il 20 aprile 2021 ed aventi ad oggetto il risarcimento per illegittima collocazione in CIGS.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy