Cassa integrazione D.L. Agosto, ammessi gli assunti al 9 novembre

Pubblicato il 01 dicembre 2020

Niente più doppie domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale. Con l'emanazione del Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157, il Governo , colmando il vuoto normativo generatosi dal susseguirsi di provvedimenti emergenziali, riconosce i trattamenti di integrazione salariale previsti dall'art. 1, Decreto Agosto (9 + 9 settimane) anche ai lavoratori assunti dal 13 luglio 2020 e sino al 9 novembre 2020.

Pertanto, ancorché con colpevole ritardo - specialmente per le attività che hanno subito limitazioni o restrizioni dal 26 ottobre 2020 a seguito dell'emanazione del DPCM 24 ottobre 2020 di contrasto alla diffusione del Covid-19  - potrà essere presentata un'unica domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, in deroga o assegno ordinario, ai sensi del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche per i lavoratori assunti sino alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149.

I datori di lavoro che abbiano già presentato domanda di accesso ai predetti trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori assunti ante 13 luglio 2020 possono, dunque, procedere all'invio di un'ulteriore domanda - avente il medesimo periodo di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa - allegando l'apposito file excel richiesto dall'istanza online presente sul portale dell'Istituto contenente i soli lavoratori non ricompresi nella precedente domanda.

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