Per il pagamento diretto ai lavoratori della cassa integrazione ordinaria, straordinaria e assegno ordinario COVID-19 è previsto l'invio telematico del file SR41 all'INPS con l'indicazione dei dati utili alla liquidazione della prestazione e all’accredito della contribuzione figurativa. Stante la situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid 19, l'INPS ha previsto una serie di semplificazioni nella compilazione del modello telematico SR41 a seguito della difficoltà di gestione dovute all’emergenza da Coronavirus; semplificazioni contenute nella circolare INPS n. 48 del 29 marzo 2020 e nel messaggio n. 1508 del 6 aprile 2020.
Come anticipato in premessa, il modello INPS “IG Str Aut” cod. SR41 è il modello usato per richiedere il pagamento diretto delle integrazioni salariali (ordinarie, straordinarie, FIS, Fondi e deroga) ai lavoratori.
Il modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”) serve al pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali (ordinarie, straordinarie, FIS, Fondi e deroga) e si sostanzia in un invio telematico di dati utili alla liquidazione della prestazione e all’accredito della contribuzione figurativa.
La compilazione del modello SR41 non sempre è frutto di una scelta del datore di lavoro. E’ infatti obbligatoria per la Cassa integrazione in deroga, fatta eccezione per le aziende multilocalizzate. E' facoltativa per gli altri ammortizzatori (Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario Fis), per i quali il datore di lavoro può scegliere se anticipare il trattamento di integrazione salariale o chiederne appunto il pagamento diretto.
Va detto che, con l'emergenza epidemiologica Covid-19 e stante le difficoltà finanziarie incontrate dalle aziende, il ricorso al pagamento diretto è divenuto molto più frequente.
Il datore di lavoro è tenuto ad inviare gli SR41 dopo aver ricevuto il numero di autorizzazione al trattamento di integrazione salariale rilasciato dall'INPS.
La procedura telematica di invio al'INPS del modello SR41 prevede solo la comunicazione di dati utili alla liquidazione della prestazione e all’accredito della contribuzione figurativa. Non è infatti più previsto l’invio di un documento stampabile che il datore di lavoro deve far sottoscrivere al lavoratore beneficiario (messaggio 1508 del 06/04/2020).
La trasmissione dei dati può avvenire direttamente sul portale dell'Istituto accedendo all'area di download all'interno dei Servizi per le aziende e i consulenti -> CIG e Fondi di Solidarietà -> Invio Richieste Pag.Dir SR41.
La ricevuta e l’elenco dei beneficiari delle prestazioni di integrazione salariale sono resi disponibili dall'INPS nella pagina Esiti.
Sono previsti specifici termini decadenziali per l’invio dei modelli SR41.
Più nel dettaglio, relativamente all'invio dei dati necessari per il pagamento delle integrazioni salariali con causale Covid-19, il datore di lavoro è tenuto alla trasmissione del modello "SR 41" semplificato all'INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.
Cosa succede in caso di invio tardivo o di mancata trasmissione del modello SR41? I datori di lavoro inadempienti dovranno farsi carico del pagamento della prestazione al lavoratore e di tutti gli oneri ad essa connessi.
L'INPS, con le istruzioni contenute nel messaggio 6 aprile 2020, n.1508, ha disposto l’abolizione dell’obbligo di firma da parte del lavoratore del modello cod. “SR41”.Pertanto il flusso di compilazione degli SR41 si compone attualmente solo della procedura telematica di invio, non essendo più previsto l’invio di un documento stampabile che il datore di lavoro deve far sottoscrivere al lavoratore beneficiario. Il lavoratore può comunque richiedere al proprio datore di lavoro in caso di necessità il modulo cartaceo stampabile cod. SR 41, che verrà definitivamente dismesso con il futuro passaggio dell’acquisizione di tutti i dati utili al pagamento diretto tramite i flussi UniEmens.
Il modulo SR41 di compone di più quadri.
Il quadro A va compilato con l'indicazione dei dati anagrafici del dipendente.
In ottica di semplificazione non è più obbligatoria la compilazione dei dati relativi allo stato civile, titolo di studio, partecipazione a lavori socialmente utili ed eventuali periodi effettuati.
Il quadro B contiene invece i dati identificativi del rapporto di lavoro e il numero di decreto di concessione.
Con il quadro C si comunicano i dati relativi al numero di ore di integrazione salariale che si chiedono in pagamento al lavoratore per ciascuna settimana e con riferimento alle mensilità correnti.
Al fine di ridurre il numero di file “SR41” da trasmettere (messaggio n. 1508/2020), l'INPS ha dato la possibilità di inserire più mensilità.
L’ orario settimanale va indicato a tempo pieno.
Non è inoltre obbligatoria la compilazione dei quadri D (dati per il pagamento delle mensilità aggiuntive) ed E (dati per il pagamento delle quote TFR)
Con il quadro F viene definita la modalità di pagamento delle integrazioni salariali al lavoratore (bonifico domiciliato presso ufficio postale , conto corrente bancario o postale, libretto postale, ecc.)
Sempre a scopo di semplificazione, l'INPS ha reso più facile anche la procedura di certificazione dell’IBAN sul quale avviene l’accredito della prestazione. Poste Italiane e gli Istituti di credito non sono più tenuti alla loro validazione, ma l'accertamento dell'IBAN sarà effettuato direttamente dall'INPS utilizzando il data base condiviso (circolare n. 48 del 29 marzo 2020)
Infine, il quadro G recante la dichiarazione di immediata disponibilità e il quadro H con la dichiarazione di responsabilità, la cui compilazione e firma in originale non sono più richieste in quanto le condizioni soggettive non vengono più autocertificate, ma controllate d’ufficio dall'INPS in modo automatico.
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