Emanate le prime (attese) istruzioni operative dell'INPS sui trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD), di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) concessi dalla legge di Bilancio 2021 ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 dal 1° gennaio 2021.
I chiarimenti sono contenuti nel messaggio n. 406 del 29/01/2021.
L'art. 1, commi 300-305, della legge di Bilancio 2021, contiene le seguenti novità in materia di ammortizzatori sociali:
Nessuna novità invece si registra sui termini di trasmissione delle domande. La legge di Bilancio 2021 conferma infatti la disciplina ordinaria secondo cui il termine per la presentazione delle domande è fissato, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
L'INPS, con il messaggio n. 406 del 29/01/2021, comunica il rilascio dei servizi telematici per la trasmissione delle domande di integrazione salariale COVID di cui alla legge di Bilancio 2021 fornendo le seguenti istruzioni operative, in attesa dell'emanazione di una prossima e più dettagliata circolare.
Le domande che, si ricorda, devono riguardare periodi non antecedenti al 1° gennaio 2021, devono essere trasmesse con le nuove causali:
In sede di prima applicazione della norma, per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio, il termine decadenziale di trasmissione delle domande rimane quello previsto dalla legge di Bilancio 2021, ossia il 28 febbraio 2021 (i.e. la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 178/2020).
L'INPS infine fa presente che possono trasmettere le domande di cassa integrazione in deroga (CIGD) come “deroga plurilocalizzata” (messaggio n. 2946/2020) esclusivamente i datori di lavoro che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Tutti gli altri datori di lavoro, invece, anche con più unità produttive, sono tenuti a trasmettere la domanda come “deroga INPS” (circolare n. 86/2020).
Le imprese non possono richiedere ammortizzatori sociali diversi per la stessa unità produttiva e per il medesimo periodo fatta eccezione del caso in cui la domanda di cassa integrazione in deroga riguardi lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori COVID (ad esempio, lavoratori a domicilio, apprendisti, ecc.).
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