Cassa Forense, informativa sui contributi minimi 2020

Pubblicato il 08 febbraio 2020

Sul sito di Cassa Forense sono state pubblicate alcune informazioni circa le modalità di riscossione dei contributi minimi per l’anno 2020.

Nella nota informativa del 6 febbraio 2020, si distingue tra contributo minimo soggettivo, contributo minimo integrativo e contributo di maternità e vengono resi anche chiarimenti per quanto riguarda le domande di esonero dalla contribuzione 2020.

Contributo minimo soggettivo

Relativamente al contributo minimo soggettivo, viene precisato che le prime tre rate del 29 febbraio (2 marzo), 30 aprile, 30 giugno saranno riscosse, a titolo di acconto, tenendo conto della contribuzione non rivalutata, mentre la quarta rata del 30 settembre sarà determinata a saldo. Si rimane, in ogni caso, in attesa dell’approvazione, da parte dei ministeri competenti, dei rispettivi importi dovuti.

Nella nota, viene specificato che con CdA del 23 gennaio si è deciso che la contribuzione minima soggettiva obbligatoria dovuta per l’anno 2020 sia rivalutata nella seguente misura:

Le due riduzioni riguardano i casi previsti dall’ art. 7 comma 2 e art. 8 del Regolamento ex art. 21 della Legge n. 247/2012, limitatamente ai primi sei/otto anni di iscrizione alla Cassa

Contributo minimo integrativo non dovuto

Anche per l’anno 2020 – si legge nella nota - il contributo minimo integrativo non è dovuto.

Ciò a seguito della sancita temporanea abrogazione, relativa agli anni dal 2018 al 2022.

In ogni caso, resta comunque dovuto il 4% sul Volume d’Affari Iva annualmente prodotto e da dichiarare nel modello 5/2021.

Contributo di maternità

Con riferimento, infine, al contributo di maternità, viene specificato che la relativa determinazione verrà individuata dal Consiglio di amministrazione della Cassa e, previa approvazione da parte dei Ministeri competenti, verrà richiesto in unica soluzione unitamente alla quarta rata, che sarà resa disponibile e generabile in tempo utile, prima della scadenza del 30 settembre 2020.

I pensionati di vecchiaia potranno procedere al pagamento in unica soluzione, alla scadenza del 30 settembre 2020, o in quattro rate nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre se tale modalità di pagamento è già stata richiesta.

I MAV da utilizzare alle scadenze previste, come al solito, dovranno essere generati e stampati direttamente, da ciascun iscritto, dal sito internet della Cassa, mediante accesso alla sezione “Accessi Riservati - Posizione Personale“.

Esonero: presentazione delle domande

Per quel che concerne le domande di esonero ex art.10 del Regolamento ex art. 21, Legge n. 247/2012, la nota informa della messa a disposizione, a partire dal 10 febbraio 2020 e sul sito web della Cassa, della funzionalità per la relativa presentazione.

E’ ricordato, così, che l'esonero può essere chiesto per una sola volta nell'arco dell'intera vita professionale ed esclusivamente in presenza di uno dei casi previsti dal settimo comma dell'art. 21, Legge ordinamentale forense.

Nella sola ipotesi di maternità/adozione, l’esonero dal pagamento della contribuzione minima può essere estesa fino a tre anni in presenza di una pluralità di eventi.

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