Cassa Forense ha reso noto che il proprio Comitato dei Delegati ha deliberato, il 29 settembre 2017, la non debenza, per gli anni dal 2018 al 2022, del contributo integrativo minimo, di cui all’articolo 7 primo comma, lettera b) del Regolamento di attuazione dell’articolo 21 commi 8 e 9 Legge n. 247/2012.
Per questi anni resterebbe comunque dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell'effettivo volume d'affari dichiarato ai fini Iva e ripetibile nei confronti del cliente.
La notizia è stata data sulla pagina Facebook di Cassa Forense, unitamente all’ulteriore precisazione che il deliberato adottato dovrà essere approvato, per la relativa operatività, dai ministeri vigilanti.
A seguire, è stato anche puntualizzato che il contributo integrativo minimo per l'anno 2017 resterebbe, ad ogni modo, obbligatorio.
Il deliberato è stato salutato dal presidente della Cassa, Nunzio Luciano, come un provvedimento molto importante che va nella direzione del jobs act dei lavoratori autonomi.
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