Con la circolare n. 139 del 7 dicembre 2020, l’INPS ha illustrato le novità apportate dal D.L. n. 137/2020 (cd. “Decreto Ristori”), come integrato dai successivi D.L. n. 149/2020 (cd. “Decreto Ristori-bis”) e D.L. n. 157/2020 (cd. “Decreto Ristori-quater”), all’impianto regolatorio in materia di misure di sostegno del reddito previste per le ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Al riguardo, l’Istituto Previdenziale precisa che i datori di lavoro i quali hanno già chiesto trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGD e ASO) connessi all’emergenza Coronavirus per periodi tutelati dal 13 luglio al 31 dicembre 2020 (cd. “Decreto Agosto”), potranno integrare le domande già correttamente inviate includendovi anche i lavoratori occupati al 9 novembre 2020, in precedenza esclusi dagli ammortizzatori sociali previsti dal "Decreto Agosto" (D.L. n. 104/2020), che ancorava l’anzianità aziendale al 13 luglio 2020. Per chi, invece, con riferimento ai medesimi periodi, non ha inoltrato domanda d’integrazione salariale, la possibilità di chiedere i trattamenti anche per i lavoratori occupati al 9 novembre 2020 è circoscritta ai soli periodi di novembre e dicembre 2020, i cui termini di trasmissione delle istanze non sono ancora decaduti.
Nel quadro complessivo delle misure introdotte dal D.L. n. 137/2020 (cd. “Decreto Ristori”) a sostegno ai lavoratori e alle imprese, l’art. 12 ridetermina il periodo di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario che può essere richiesto dai datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nell’ultima parte dell’anno in corso e a gennaio 2021.
In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per una durata massima di 6 settimane.
Siccome la nuova disciplina di cui al D.L. n. 137/2020 deve essere coordinata con quella precedentemente introdotta dal D.L. n. 104/2020, i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi rientranti in tale ultima disciplina potranno accedere ai trattamenti per i periodi (9+9 settimane) e alle condizioni dalla stessa previste anche per periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Il secondo comma dell’art. 12 del D.L. n. 137/2020 prevede che le 6 settimane di trattamenti di cui alla nuova disciplina possono essere riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane.
Questi ultimi datori di lavoro possono, quindi, accedere ai trattamenti anche senza aver richiesto un precedente trattamento di integrazione salariale o essere stati autorizzati alla relativa fruizione.
L’art. 12 del D.L. n. 137/2020 prevede che anche le imprese le quali, alla data del 16 novembre 2020, hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (CIGS) e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 6 settimane, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.
La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale “COVID -19 DL 137-sospensione Cigs”.
Relativamente ai trattamenti di CIGD, il D.L. n. 137/2020 non ha modificato la regolamentazione da seguire per la richiesta dei trattamenti in parola. Ne consegue che la domanda di CIGD dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale che l’azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica.
In merito ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
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