Deroga al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale

Pubblicato il 07 giugno 2022

Con la nota 7 giugno 2022, n. 1159, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce l’ambito di applicazione per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale relativo ai casi in cui l’interruzione dell’attività potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione, nonché nei casi in cui l’interruzione possa portare alla compromissione del regolare funzionamento di un pubblico servizio.

Come noto, ai sensi del riscritto articolo 14, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è stata tolta ogni forma di discrezionalità in capo al personale ispettivo per l’adozione del citato provvedimento fatta eccezione per le fattispecie previste dal comma 4 ovverosia alle ipotesi in cui “si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”.

Secondo la Direzione centrale coordinamento giuridico dell’INL, le anzidette deroghe previste dalla norma devono essere interpretate come extrema ratio rispetto alla fisiologica applicazione del richiamato art. 14, determinata dal rischio che dall’adozione del provvedimento possano derivare situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori, dei terzi o per la pubblica incolumità.

La mancata adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, al ricorrere delle citate ipotesi, dovrà – peraltro – essere accuratamente motivata dagli ispettori, ai sensi dell’art. 3, L. n. 241/1990, indicando già sul verbale di primo accesso i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

In tal senso, tra le ipotesi prospettate nella nota in trattazione si ritiene che possano rientrare nelle eccezioni di cui sopra le interruzioni di:

Diversamente, nei casi in cui non ricorrano i presupposti per la mancata adozione del provvedimento di sospensione, ma si valuti che lo stesso possa, comunque, portare significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive, dovrà essere considerata la possibilità di posticipare gli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell’adozione del provvedimento, avvalendosi delle disposizioni di cui al sopracitato comma 4, a mente del quale si fa riferimento alla “cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta” e intendendosi, per tale, non solo il singolo turno lavorativo ma il ciclo produttivo in corso, la cui interruzione potrebbe generare gravi conseguenze di natura economica (es. raccolta di frutti maturi; vendemmia in corso; etc.) e sempre che dal posticipo degli effetti non derivino gravi rischi per la salute dei lavoratori, dei terzi o per la pubblica incolumità.

Resta, comunque, inteso che la mancata adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ovvero il posticipo dei suoi effetti debba avvenire nel rispetto delle condizioni di legalità, igiene e sicurezza, sicché dovrà essere impedito ai lavoratori in nero di continuare a svolgere la propria attività sino a completa regolarizzazione, così come previsto dal comma 1, art. 14, secondo cui gli ispettori possono “imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.

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