L’installazione su un terreno, senza permesso di costruire, di strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili, sia pure montate su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative, integra il reato di costruzione edilizia abusiva.
Il permesso di costruire, infatti, non è necessario per i soli interventi in cui ricorrono, contestualmente, i requisiti della collocazione all'interno di una struttura ricettiva all'aperto, del temporaneo ancoraggio al suolo, della conformità alla normativa regionale di settore, della destinazione alla sosta ed al soggiorno di turisti, necessariamente occasionali e limitati nel tempo.
E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 36481 del 28 agosto 2019, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso avanzata da una donna, accusata del reato di abuso edilizio, per aver collocato una casa mobile modulare di circa 42 mq su di un suo terreno.
Nel caso in esame, la Corte di merito aveva accertato che l'opera, seppur potenzialmente mobile e precaria, era fissata al terreno attraverso tubi telescopi posizionati alla base del terreno ed era corredata, nella parte esterna, da una terrazza con parapetti e pavimentazione.
Per questo aveva desunto che la casetta mobile fosse destinata a soddisfare esigenze abitative di carattere duraturo.
La Corte di legittimità ha confermato la pronuncia penale di condanna, ritenendo, inoltre, che i giudici di merito avessero correttamente negato la sussistenza dei presupposti integranti la causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis cod. pen. - applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta - per l'assorbente ragione che era stata esclusa la "speciale tenuità" dell'offesa in considerazione del tipo e delle dimensioni del manufatto.
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