Con le risoluzioni n. 25 e 29, del 25 febbraio 2005, il Fisco ha esteso l’ambito di applicazione degli sconti sulle compravendite. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’agevolazione “prima casa” si estende all'ampliamento realizzato attraverso il successivo acquisto di un'ulteriore porzione immobiliare da incorporare nell'immobile già assoggettato al regime fiscale di favore; può essere applicata all'acquisto contemporaneo di due unità immobiliari adiacenti destinate ad essere accorpate per formarne una sola; può essere applicata al diritto di abitazione della casa, già destinata a residenza coniugale, acquisito dal coniuge superstite a seguito di rinuncia all'eredità. L’agevolazione “prima casa” si applica a tutti gli atti traslativi della proprietà e a quelli traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione relativi a case di abitazione non di lusso.
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