Cartelle esattoriali, ufficiale la proroga fino al 31 dicembre 2020

Pubblicato il 21 ottobre 2020

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre il Decreto legge n. 129 recante Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale. Il provvedimento entra in vigore dal giorno successivo alla sua ufficialità.

Con il decreto viene sancito uno stop all’attività degli Agenti di riscossione per tutto il 2020, fatti salvi ulteriori differimenti, a seguito del protrarsi della situazione emergenziale causata dall’epidemia da Covid-19. Proprio con un precedente decreto legge, il n. 125 del 7 ottobre, il Governo ha infatti previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021.

In particolare, con il decreto legge n. 129/2020 viene sancito:

Le modifiche riguardano anche i piani di rateazione concessi nell'arco temporale che va sempre dalla data dell'8 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, prevedendo che la decadenza dalla dilazione avverrà solo con il mancato pagamento di 10 rate (in luogo delle cinque ordinariamente previste) anche non consecutive, nel periodo di rateazione.

Cartelle esattoriali, proroga ma non per tutte

Da evidenziare come la proroga di 12 mesi disposta dal decreto non riguardi però tutte le cartelle esattoriali. Lo slittamento delle notifiche interessa, infatti, solo i carichi trasmessi all’Agenzia delle Entrate Riscossione dall’8 marzo fino al 31 dicembre 2020, sempre che non rientrino tra quelli interessati dalla proroga introdotta dal Decreto Rilancio.

Dunque, restano valide le proroghe già definite, mentre alcune cartelle in via di scadenza o di prescrizione ne restano fuori: per esempio quelle riguardanti l’Imu e la Tari, il bollo auto o altre entrate patrimoniali, come i contributi previdenziali. Per questi tributi e tasse subentra ora la proroga di 12 mesi, limitatamente ai termini di prescrizione e decadenza a fine 2021 e ai carichi affidati all’Ader in tutto il periodo di sospensione.

Inoltre da segnalare come il provvedimento sulla riscossione disponga anche una proroga specifica che riguarda i carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione. Infatti, sono prorogati di 12 mesi anche:

  1. il termine per la perdita del diritto al discarico (art. 19, comma 2, lettera a, Dlgs n. 112/1999), ossia la procedura che consente all’agente della riscossione di “liberarsi” del carico ricevuto, comunicando all’ente creditore l’inesigibilità della pretesa;
  2. i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.

In particolare per quanto riguarda la procedura di discarico, l’articolo 19 del Dlgs n. 112/1999 prevede che l’agente della riscossione non può chiedere il discarico, e pertanto resta responsabile verso l’ente affidante, se non ha notificato la cartella di pagamento prima del nono mese successivo a quello di ricezione del ruolo. Il decreto legge interviene su tale disposizione, prevedendo un differimento di 12 mesi riferito a tale scadenza; la proroga opera però sempre e unicamente per gli affidamenti eseguiti all’agente della riscossione nel periodo dall’8 marzo al 31 dicembre 2020.

Proroga cartelle, per i commercialisti una “proposta indecente”

Il Decreto Legge che sancisce la proroga al 31/12/2020 della notifica delle nuove cartelle esattoriali, della riscossione di quelle già notificate e scadute, così come delle procedure di pignoramento di stipendi e pensioni, non ha riscosso il parere favorevole dei professionisti.

La categoria dei commercialisti, che nei mesi scorsi si è battutta per ottenere tale risultato, non si dice pienamente soddisfatta.

Nel comunicato congiunto delle sigle sindacali, infatti si legge che: la proroga “se da un lato sembra concedere un po’ di respiro al contribuente che deve fare fronte ai pagamenti, dall’altro opera una forzatura sulle prerogative dell’Amministrazione finanziaria, concedendo a quest’ultima ben due anni in più rispetto ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza a fine 2021 e 12 mesi in più per le notifiche di diritto allo sgravio o inesigibilità”.

Prosegue la nota: “non si può, ancora una volta, non stigmatizzare lo sbilanciamento operato ai danni del cittadino al quale 2 mesi di sollievo possono costare due anni di incertezza”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy