La Corte di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine ad una controversia che aveva ad oggetto delle cartelle di pagamento - e connesso provvedimento di fermo amministrativo - per debiti di valore inferiore a mille euro.
Con ordinanza n. 28072 del 31 ottobre 2019, gli Ermellini, rilevando che le cartelle in esame erano state notificate al contribuente tra il 2000 e il 2005, hanno ritenuto che il debito ad esse relativo rientrasse nello stralcio dei debiti di cui all’articolo 4 del convertito DL n. 119/2018, appunto previsto per i debiti fino alla somma di 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.
Normativa, questa, emanata dal legislatore nelle more del giudizio in esame.
Rispetto alle cartelle di pagamento di specie, inoltre, lo stesso Agente della riscossione aveva espressamente riconosciuto il relativo annullamento, invocando la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto dell'interesse del contribuente alla prosecuzione della lite.
Per questo, la Suprema corte ha dato atto della invocata cessazione della materia del contendere, disponendo, contestualmente, la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
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