Esteso da 60 a 150 giorni il termine per il pagamento, senza oneri aggiuntivi, delle cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021. L’agevolazione vale esclusivamente per le cartelle dell’agente della riscossione. Quindi, rimangono esclusi gli avvisi di addebito con valore di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122,
A precisarlo è l’INPS con il messaggio n. 4131 del 24 novembre 2021.
L’art. 2 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 ha stabilito che:
Pertanto, per le cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), il termine per il relativo pagamento senza l’applicazione di ulteriori somme aggiuntive.
Prima di tale termine, l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.
Nella formulazione della norma è assente qualsiasi riferimento all’attività di riscossione delle somme, a qualunque titolo dovute all'Istituto, mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e, conseguentemente, è stato rappresentato che, a parere dell'INPS, tali avvisi di addebito si collocano al di fuori della portata del succitato art. 2.
Nel riscontrare la richiesta come sopra esposta, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno confermato la lettura della norma proposta dall’Istituto osservando che “la riscossione delle somme di cui all'articolo 30 del dl 78/2010 ricade, quale attività gestionale avente ad oggetto contributi previdenziali, nella esclusiva competenza del predetto Istituto”.
Dunque, sulla base di questa premessa e stante il tenore letterale dell'art. 2 del D.L. n. 146/2021, l'INPS afferma che “la disposizione in questione debba essere riferita alla sola attività di notifica delle cartelle di pagamento svolta dall'agente della riscossione”.
Ne consegue che per gli avvisi di addebito di cui all’art. 30 del D.L. n. 78/2010 resta fermo il termine di 60 giorni dalla notifica, previsto dall'art. 25, co. 2, del Dpr. 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento di quanto richiesto nel medesimo avviso.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".