Va preventivamente notificato al Garante privacy – agli effetti dell’art. 37 D.Lgs. 196/2003 – il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute, ai fini di prestazioni per via telematica di servizi sanitari, relative a banche dati o alla fornitura di beni, effettuate da una struttura sanitaria pubblica o privata. Trattamento dati nella specie consistente, indicativamente, nella raccolta di schede o di cartelle cliniche per ogni paziente, accessibile a diversi soggetti e consultabile in rete telematica oppure on line.
Alla stregua di detto principio, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha respinto il ricorso di una clinica privata, in opposizione all'ordinanza – ingiunzione notificatale dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per avere messo on line le cartelle cliniche dei propri pazienti senza preventivamente avvisarne il Garante medesimo.
Rimangono invece sottratti al suddetto obbligo di notificazione - conclude la Corte con sentenza n. 15908 del 29 luglio 2016 - i trattamenti di dati sanitari effettuati manualmente mediante archivi cartacei, oppure eseguiti nell'ambito di servizi di assistenza o consultazione sanitaria per via telefonica o, comunque, inseriti in banche dati non collegate a reti telematiche.
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