Procedimento di riscossione a mezzo ruolo: laddove si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, la tempestiva notifica della cartella a uno di loro impedisce che si produca la decadenza prevista dall'art. 25 del DPR n. 602/73.
E' quanto precisato dalla Corte di cassazione, nel testo della sentenza n. 24582 del 10 agosto 2022.
Con tale decisione, gli Ermellini hanno accolto, con rinvio, il ricorso promosso da Equitalia nell'ambito di una vicenda che vedeva coinvolta una Snc, raggiunta dalla notifica di una cartella di pagamento emessa in esito a procedura automatizzata delle dichiarazioni modello unico e modello 770, da cui era scaturita l'iscrizione a ruolo di importi corrispondenti a tributi dichiarati e non versati o versati in ritardo.
Atteso che la cartella di pagamento non era stata impugnata, né adempiuta, l'Agente della riscossione aveva successivamente notificato la stessa, intestata alla società, ad una socia, che l'aveva impugnata, ottenendone l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale perché priva dell'indicazione del responsabile del procedimento.
La Commissione tributaria regionale, in secondo grado, aveva ritenuto che si fosse maturata la decadenza e aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate.
Equitalia aveva proposto ricorso in Cassazione, cui la contribuente aveva replicato con controricorso.
In questa sede, la Suprema corte ha precisato che il coobbligato, pur non essendo a conoscenza della notificazione della cartella al debitore iscritto a ruolo, non viene a perdere (immediatamente) alcun diritto e non viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare.
Anzi: l'utile esperimento dell'escussione del debitore iscritto a ruolo può addirittura escludere la necessità di procedere nei suoi confronti, di modo che il trascorrere del tempo può addirittura rivolgersi a suo beneficio.
In ogni caso, poi, la cartella di pagamento notificata al coobbligato deve riportare le ragioni della pretesa, cioè l'estensione, a titolo di responsabilità solidale, della richiesta di pagamento del tributo di cui è soggetto passivo il debitore iscritto a ruolo.
La pienezza delle difese che il coobbligato può svolgere realizza, quindi, il bilanciamento con la specialità dell'azione riscossiva.
Da qui l'enunciazione del seguente principio di diritto: "In tema di procedimento di riscossione a mezzo ruolo, qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, la tempestiva notificazione della cartella a uno di loro impedisce che si produca la decadenza prevista dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/73".
Assunto, quest'ultimo, ribadito anche nel testo della sentenza di Cassazione n. 24583, depositata in pari data, dove è stato precisato: "ai fini dell'effetto impeditivo della decadenza, di cui all'articolo 25 cit., è sufficiente che la notifica sia stata effettuata nei confronti di un coobligato in solido".
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