La Legge di stabilità 2013
semplifica la procedura per contrastare il fenomeno delle c.d.
“cartelle pazze”. Evitando la via giurisdizionale e l'istanza di
autotutela, il contribuente può chiedere ad Equitalia, mediante
dimostrazione documentale, la sospensione immediata della riscossione.
Oltre ai tempi ristretti della procedura, si segnala che la mancata
risposta del concessionario della riscossione dà origine
all'annullamento di diritto del debito.
Una rilevante
agevolazione procedurale per opporsi alle pretese debitorie erariali viziate da nullità
arriva dalla Legge di stabilità 2013 – L. n. 228/2012 – con i commi da
537 a 546.
A partire dal 1° gennaio 2013, il
contribuente destinatario di una cartella esattoriale
contenente un importo iscritto erroneamente a ruolo dall'ente
impositore può ottenere,
da parte del concessionario della riscossione, l'immediata sospensione di ogni
atto finalizzato alla riscossione, presentando una dichiarazione
che provi che la richiesta è indebita.
In data 11 gennaio
2013, Equitalia ha emanato la direttiva di gruppo 2/2013 con cui ha
illustrato la nuova procedura di sospensione immediata della
riscossione; nel contempo ha dichiarato superati i principi contenuti
nella direttiva n. 10 del 6/5/2010.
Con nota del 16
gennaio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che:
•
la sospensione in discorso riguarda anche gli avvisi di accertamento esecutivi;
•
l’Amministrazione finanziaria è competente per lo sgravio di
tutti i tributi erariali, dell’IRAP e delle addizionali comunali e
regionali.
I
MOTIVI PER RICHIEDERE LA SOSPENSIONE
Il contribuente, entro 90 giorni dalla notifica
del primo atto di riscossione utile o di un atto della
procedura cautelare o esecutiva iniziata dal concessionario, deve presentare una dichiarazione,
anche per via telematica, attraverso la quale documenti che la pretesa
dell’ente creditore è interessata:
-> da prescrizione o
decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in
data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
-> da un provvedimento di
sgravio emesso dall’ente creditore;
-> da una sospensione
amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;
-> da una sospensione
giudiziale, oppure da una sentenza che
abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente
creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la
riscossione non ha preso parte;
-> da un pagamento
effettuato, relativo al ruolo in oggetto, in data
antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente
creditore;
-> da qualsiasi altra causa
di non esigibilità del credito sotteso.
A riprova di quanto
dichiarato, è necessario
allegare copia del provvedimento di sgravio o di
sospensione amministrativa, o di sospensione giudiziale, o sentenza di
annullamento o ricevuta del versamento eseguito o altra documentazione
a sostegno della richiesta di sospensione.
Le dichiarazioni
presentate oltre il termine di 90 giorni saranno considerate inammissibili.
PROCEDURA
PER LA SOSPENSIONE
Dalla data di presentazione
della suddetta dichiarazione, decorrono
10 giorni entro i quali il concessionario per la
riscossione deve trasmettere
gli atti ricevuti dal contribuente all'ente creditore.
L'invio in discorso è
utile per consentire all'ente creditore di controllare se le ragioni
addotte dal contribuente trovano riscontro.
Entro i successivi 60 giorni
l'ente creditore è tenuto:
-> a confermare
al debitore la validità della documentazione inviata, a
mezzo di comunicazione inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno
o tramite Pec;
-> a trasmettere
in via telematica, sui sistemi informativi del
concessionario della riscossione, il provvedimento
di sospensione o di sgravio;
-> ad avvertire
il debitore che, dal controllo effettuato, emerge che la
documentazione inviata è insufficiente per dare luogo alla
sospensione immediata della richiesta impositiva. Di tale notizia deve
essere informato anche il concessionario della riscossione che dovrà
riprendere l'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.
In caso di inerzia dell'ente
creditore ossia se non provvede entro 220 giorni dalla data di
presentazione della dichiarazione del debitore al
concessionario,
all'invio della comunicazione al contribuente e all'invio dei flussi
informativi al concessionario, le
somme iscritte a ruolo sono annullate
di diritto. |
SANZIONI
Oltre a dover
rispondere a titolo di responsabilità penale, la produzione di falsa
documentazione da parte del contribuente comporta l'applicazione di una
sanzione amministrativa
dal 100 al 200% delle somme dovute, con un minimo di 258
euro.
DISCIPLINA
TRANSITORIA
Il comma 543 della L.
228/52012 ha previsto l'applicazione della procedura indicata anche
alle dichiarazioni
presentate al concessionario della riscossione prima del 1° gennaio 2013.
In questo caso, l'ente creditore è chiamato ad
inviare la comunicazione al contribuente nonchè al
concessionario della riscossione entro
90 giorni dalla data di pubblicazione della legge
(avvenuta il 29 dicembre 2012).
Dalla stessa data
decorrono i 220 giorni,
trascorsi i quali, in assenza di comunicazioni da parte dell'ente
creditore, il debito è
annullato di diritto.
IMPORTI
FINO A 1.000 EURO
A partire dal 1°
gennaio 2013, nel caso in cui la riscossione sia riferita a debiti non
superiori a 1.000 euro, non è consentito procedere ad azioni cautelari
ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall’invio di una
comunicazione attestante il dettaglio delle partite iscritte a ruolo.
Viene fatto salvo il
caso in cui l’ente creditore abbia già effettuato la comunicazione –
mediante posta ordinaria - di inidoneità relativa alla
documentazione presentata dal contribuente.
QUADRO
DELLE NORME
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228 – Commi 537-543
- Direttiva
Equitalia 11 gennaio 2013, n. 2
- Nota Agenzia
Entrate 16 gennaio 2013 |