L’impugnazione della cartella di pagamento emessa dall’Amministrazione finanziaria sui dati forniti dal contribuente ed avvalendosi di procedure automatizzate (cosiddetta "liquidazione automatica"), dà origine ad una controversia definibile in forma agevolata ex art. 6 del Dl n. 119/2018.
In tali ipotesi, infatti, la cartella di pagamento è l’unico atto portato alla conoscenza del contribuente con cui si rende nota la pretesa fiscale e, non essendo preceduta da avviso di accertamento, la stessa è impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni relative direttamente al merito della pretesa fiscale.
Essa ha, quindi, natura di atto impositivo.
E’ sulla base di tali considerazioni che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 1590 del 26 gennaio 2021, ha dichiarato l’illegittimità del diniego di definizione agevolata della lite, serbato dalla Amministrazione finanziaria nei riguardi della richiesta a tal fine avanzata da una società contribuente.
Questo, nell’ambito di una controversia pendente avente ad oggetto l’opposizione ad una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’articolo 36 bis del DPR n. 600/1973.
Per l’effetto della declaratoria di illegittimità, gli Ermellini hanno dichiarato estinto il giudizio sotteso, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine al rapporto tributario controverso.
In definitiva, la lite fiscale in opposizione della cartella di pagamento emessa sulla base di procedure automatizzate è soggetta alla definizione agevolata.
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