La cartella di pagamento, in quanto atto che assolve la duplice funzione di notificazione del titolo esecutivo e di intimazione di pagamento, è priva di efficacia esecutiva.
In quanto tale, essa non è atto con il quale inizia la procedura esecutiva, il cui incipit è rappresentato dal pignoramento.
E' quanto puntualizzato dalla Sezione tributaria della Corte di cassazione con ordinanza n. 5637 del 4 marzo 2024, pronunciata in accoglimento del ricorso della società di riscossione contro una decisione di merito.
Nel caso esaminato, una Srl aveva impugnato la cartella di pagamento ad essa notificata, eccependo che poiché le quote sociali e il patrimonio aziendale erano stati posti sotto sequestro, le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso dovevano essere sospesi.
La Commissione tributaria, condividendo i motivi della contribuente, aveva provveduto a sospendere la procedura di riscossione sulla base dell'assunto secondo cui la cartella di pagamento sottesa doveva considerarsi equivalente ad un titolo esecutivo.
Per gli Ermellini, per contro, la peculiare natura della cartella di pagamento che, oltre ad essere l'atto con il quale viene notificato il titolo esecutivo, è anche un atto assimilabile al precetto, in quanto svolge la funzione di intimazione di pagamento, la rende atto privo di efficacia esecutiva.
Essa, quindi, in quanto tale, non costituisce l'inizio della procedura esecutiva che inizia, come sopra detto, con il pignoramento.
Da qui l'accoglimento del ricorso, con rinvio per una nuova decisione di merito.
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