E’ stata ribaltata dalla Corte di cassazione la decisione con cui i giudici di merito avevano dichiarato inammissibile l’impugnazione avanzata da un contribuente avverso un estratto di ruolo sull’assunto che quest’ultimo fosse un atto interno dell’amministrazione finanziaria e, quindi, non opponibile.
La Sesta sezione civile, in proposito, ha ribadito il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite di Cassazione con la sentenza n. 19704/2015, ai sensi del quale è possibile che il contribuente impugni la cartella di pagamento della quale, a causa della invalidità della notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione.
A questa conclusione non osta – si legge nel testo dell’ordinanza n. 20611 depositata il 12 ottobre 2016 – l’ultima parte dell’articolo 19, comma 3 del Decreto legislativo n. 546/1992 sugli atti impugnabili e l’oggetto del ricorso, in cui è espressamente prescritto “La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
E difatti, una lettura costituzionalmente orientata della norma impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non sia l’unica possibilità di far valere l’invalidità medesima anche prima, posto che l’esercizio del diritto di tutela giurisdizionale “non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.
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