Aggiornate sul sito del Ministero del lavoro il 17 settembre 2024 le Faq sulle modalità di impiego dell’Assegno di inclusione (ADI) le spese che possono essere sostenute tramite la relativa Carta.
Vediamo di che si tratta, ma prima un breve riepilogo su questo importante sostegno economico introdotto dal decreto Lavoro a partire dal 1° gennaio 2024.
Cos’è
È una misura che prevede un sostegno economico, parametrato alla condizione specifica del nucleo familiare, e un progetto personalizzato di inclusione sociale e professionale.
Per chi
L’Assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente:
Al momento della presentazione della richiesta, e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, il richiedente la misura deve essere:
Requisiti soggettivi ed economici
Il richiedente inoltre:
Inoltre, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
Una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, i componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione sono tenuti a aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.
Vediamo ora le nuove Faq con cui il Ministero fornisce importanti chiarimenti.
Pagamento Tari
Con la carta ADI possono essere pagati la Tari e gli altri tributi e contributi locali, quali spese di compartecipazione a servizi comunali (piscina, scuolabus, etc) e l’Imu (imposta sugli immobili), come la retta di strutture per anziani.
NOTA BENE: il pagamento deve avvenire tramite Pos o in contanti.
Tirocini sociali e formativi
I tirocini sociali e formativi finalizzati all’inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione e regolamentati dalle Regioni sono sostegni erogabili esclusivamente dai servizi sociali in favore di beneficiari Adi non attivabili al lavoro.
Dunque, chiarisce il Ministero del lavoro, in caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro con erogazione di indennità o benefici di partecipazione, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il sussidio ADI è consentita nei limiti di 3.000 euro lordi annui.
Per quanto riguarda i tirocini formativi non sono considerati i primi 3.000 euro di indennità e la parte eccedente è considerata invece nella determinazione dell’importo ADI.
NOTA BENE: I tirocini sociali non vanno considerati nel reddito familiare, pertanto l’indennità percepita non incide sul valore dell’Adi ma rileva ai fini Isee per le successive annualità.
Condanne penali
La presenza di una condanna definitiva non inferiore ad un anno nei dieci anni precedenti, chiarisce il Ministero, impedisce l’accesso alla misura ADI a prescindere dal fatto che la relativa sentenza sia stata emessa da un Tribunale straniero.
Nozione di occupato da considerare ai fini della richiesta ADI
Ai fini della richiesta ADI, per occupato si intende un componente che svolge un’attività di lavoro dipendente con un reddito annuo pari o superiore ad €. 8.500,00 annui oppure un’attività di lavoro autonomo con un reddito annuo pari o superiore ad €. 5.500,00 annui.
Sottoscrizione di un Patto di Servizio da parte di soggetto inserito nei corsi di formazione GOL come percettore di NASPI ed escluso dall’obbligo di attivazione lavorativa dai servizi sociali come percettore di ADI
Se il soggetto non ha obblighi di attivazione, il mancato rispetto degli impegni non rileva ai fini ADI.
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