Furto carta di credito Avviso tempestivo

Pubblicato il 08 aprile 2016

Cliente risponde per inadempimento

Il cliente che non abbia diligentemente custodito la propria carta di credito, che non ne abbia verificato il perdurante possessoavvisato tempestivamente l’istituto di credito dell’avvenuta sottrazione, è tenuto all’integrale pagamento, in favore della banca, dell’importo delle transazioni che siano state abusivamente effettuate sul suo conto dopo il furto.

La condotta sopra riferita costituisce grave inadempimento del titolare della carta di credito rispetto alle obbligazioni contrattuali, tale da giustificare l’addebito delle somme abusivamente prelevate.

In detto conteso, infatti, è pienamente legittimo che la banca abbia dato corso ai pagamenti a favore degli esercenti commerciali presso i quali la carta di credito sia stata abusivamente utilizzata da parte dell’autore del furto, precedentemente al blocco della carta stessa.

Legittima ingiunzione ottenuta dalla banca

Sono questi gli assunti con cui i giudici di secondo grado avevano ritenuto legittimo il decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un correntista, derubato della propria carta di credito in palestra e accortosi di tale circostanza solo il giorno seguente.

La condotta negligente di quest’ultimo era stata ritenuta alla stregua di un inadempimento “gravemente colposo” tale da non consentirgli nemmeno di invocare il limite di responsabilità di 150 euro, contrattualmente previsto a favore del cliente.

Detta decisione è stata confermata dalla Corte di cassazione – sentenza n. 6751 del 7 aprile 2016 – secondo la quale tutte le doglianze prospettate dal ricorrente – il proprietario della carta di credito - pur denunciando un vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, si risolvevano, in realtà, in una richiesta di riesame del merito della controversia che non poteva trovare ingresso in sede di legittimità.

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