Carried interest, assoggettato a reddito di lavoro dipendente

Pubblicato il 03 dicembre 2020

Con la risposta n. 565 dell’1 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei proventi derivanti da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati (cd. “carried interest”). Si ricorda, al riguardo, che i “carried interest” altro non sono che le remunerazioni da parte dei fondi di investimento spettanti ai membri del personale a titolo di compenso per la gestione del fondo stesso, che si sostanzia in una quota degli utili del fondo eccedenti l’utile derivante dall’investimento.

Carried interest, rendimento qualificato come reddito di capitale o diverso

L'art. 60 del D.L. n. 50/2017 stabilisce che i proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, si considerano, al ricorrere di determinati requisiti, in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi.

La qualificazione come reddito di capitale o diverso, stabilita dalla norma, opera in presenza di determinati requisiti, ossia se:

Carried interest, il criterio dell’assimilazione

La sussistenza dei richiamati requisiti costituisce garanzia di un allineamento degli interessi e rischi dei manager a quelli degli altri investitori ai fini di una comune assunzione e condivisione del rischio societario.

Questo allineamento, in particolare, rappresenta la ratio dell’assimilazione dei proventi disciplinati dalla disposizione in commento ai redditi di natura finanziaria (di capitale o diversi).

Carried interest, il parere dell’Agenzia delle Entrate

Nel caso di specie, specifica l’Agenzia delle Entrate, non potendo ricorrere alla presunzione legale, la natura finanziaria del provento derivante dalle quote del manager dipende dagli accordi che sono stati stipulati con la società o la capogruppo in relazione alle medesime.

Nel caso di specie è stato rilevato che:

Pertanto, conclude l’Agenzia delle Entrate, l’eventuale plusvalenza realizzata in caso di cessione delle quote ed i proventi collegati al possesso delle medesime costituiscono reddito da lavoro dipendente e devono essere assoggettati a tassazione secondo il disposto dell’art. 51 del TUIR (Dpr. n. 917/1986).

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