Il Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 3, comma 3, e la Legge 1999, n. 488, art. 38, comma 3, prevedono la possibilità, per i lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, di presentare domanda di accredito dei contributi figurativi relativamente ai periodi di aspettativa non retribuita.
Il termine entro il quale presentare la domanda è fissato al 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento, così come disposto dal succitato art. 3, comma 3. Relativamente alla natura decadenziale del predetto termine, si rammenta che l’INPS ha fornito chiarimenti con il messaggio 8 settembre 2017, n° 3499 e 11 luglio 2019, n. 2653.
Ciò premesso, con il messaggio 19 marzo 2021, n. 1168, l’Istituto Previdenziale comunica la proroga al 31 dicembre 2021 del termine entro il quale presentare domanda prevista dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21.
A tal fine, per gli iscritti alla Gestione privata, le Strutture territoriali dell’Isitituto provvederanno a riesaminare le domande presentate entro l’anno 2020 e riferite all’anno 2019, pervenute oltre la scadenza del 30 settembre.
Diversamente, per gli iscritti alla Gestione pubblica il riesame di tali casistiche verrà effettuato dall’Area riscatti e ricongiunzioni della Direzione centrale Pensioni, competente a livello nazionale per il riconoscimento della contribuzione figurativa per cariche elettive e sindacali.
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