Con il messaggio n. 2031 del 30 maggio 2024 (non pubblicato sul sito Istituzionale), l’Inps fornisce chiarimenti in merito all’accredito figurativo a domanda per cariche elettive e all’applicazione del massimale contributivo.
L’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha introdotto per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono a forme pensionistiche obbligatorie dal 1° gennaio 1996 e a coloro che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo (articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335), un massimale annuo, rivalutato annualmente, delle retribuzioni che costituiscono la base contributiva e pensionabile, oltre il quale le medesime non saranno soggette a contribuzione previdenziale.
Ai fini della corretta applicazione della sopracitata disposizione, il datore di lavoro deve conoscere l’anzianità assicurativa del lavoratore. A tal proposito, l’Istituto Previdenziale, con la circolare del 7 settembre 1996, n. 177, ha stabilito che i datori di lavoro devono ottenere una dichiarazione da parte del dipendente che confermi l’esistenza di periodi assicurativi utili o utilizzabili prima del 1° gennaio 1996. La dichiarazione è richiesta, altresì, nei casi in cui l’anzianità contributiva sia maturata in Paesi dell’Unione Europea o convenzionati con l’Italia.
La retribuzione figurativa (rilevabile dal modello AP123) da accreditare per cariche sindacali ed elettive, per i soggetti ricompresi nel sistema contributivo, corrisponde al massimale annuo stabilito.
Pertanto, per i soggetti che rivestono una carica elettiva, il versamento della quota a carico dell’iscritto dovrà essere effettuato sull’imponibile figurativo corrispondente al massimale in questione.
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