L’onere gravante sui revisori di procedere alla comunicazione di quanto rilevato nel corso dell’attività di revisione ai responsabili della governance era già previsto nel principio di revisione 260, titolato “Comunicazione di fatti e circostanze attinenti la revisione ai responsabili delle attività di governance”, in vigore fino al 31 dicembre 2014.
Tale principio includeva tra i fatti e le circostanze che il revisore doveva comunicare anche le eventuali carenze riscontrate nel sistema di controllo interno, senza però fornire specifiche indicazioni.
Con l’introduzione dell’ISA Italia n. 265, la responsabilità del revisore di comunicare tali circostanze individuate nel corso della revisione contabile del bilancio è disciplinata in modo puntuale, in relazione sia agli standard professionali che all’applicazione di appropriate procedure di conformità.
Difatti, il principio ISA Italia 265 tratta della responsabilità di comunicare in modo appropriato ai responsabili delle attività di governance e alla direzione aziendale le carenze riscontrate dal revisore nel controllo interno. Nell’identificare e valutare i rischi di errori significativi, il revisore è tenuto a valutare il sistema di controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile.
Nell’effettuare tali valutazioni, il revisore è tenuto a prendere in considerazione il controllo interno, al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, senza esprimere un giudizio sull’efficacia di quest’ultimo. Il revisore può identificare carenze nel controllo interno non solo nel corso della valutazione dei rischi ma anche in qualunque altra fase del processo di revisione contabile.
E’ un insieme di azioni e di processi per raggiungere obiettivi diversi. La definizione di sistema di controllo interno è fornita dal principio 315, dove si rileva che esso è: “il processo configurato, messo in atto e mantenuto dai responsabili delle attività di governance, dalla direzione e da altro personale dell’impresa al fine di fornire una ragionevole sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi aziendali con riguardo all’attendibilità dell’informativa finanziaria, all’efficacia e all’efficienza della sua attività operativa ed alla conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. Il termine “controlli” si riferisce a qualsiasi aspetto di una o più componenti del controllo interno”.
Il principio di revisione ISA 265 specifica in modo puntuale le carenze che il revisore dovrà comunicare ai responsabili delle attività di governance e alla direzione.
Carenze nel controllo di gestione
Le carenze nel controllo di gestione sono sussistenti al verificarsi delle seguenti ipotesi:
Nello svolgimento dell’attività di revisione, il professionista dovrà identificare le eventuali carenze del sistema di controllo interno e riscontrare se quest’ultime, singolarmente o in combinazione tra loro, abbiano evidenze significative.
Le carenze sono significative quando secondo il giudizio professionale del revisore, limitando l’efficacia dell’operato del sistema di controllo interno, siano sufficientemente idonee ad essere portate all’attenzione dei responsabili delle attività di governance.
Il paragrafo A5 dell’ISA 265 prevede che la significatività di una carenza o di una combinazione di carenze non dipenda solamente dal fatto che si sia realmente verificato un errore, ma anche dalla probabilità che un errore possa verificarsi e dalla sua potenziale entità.
Il par. A6 del predetto principio identifica i seguenti esempi di carenze significative:
Come già sottolineato, il revisore è tenuto a trasmettere per iscritto e tempestivamente agli organi preposti alla governance dell’impresa, le carenze rilevanti riscontrate nel sistema di controllo interno durante l’attività di revisione.
In aggiunta, il revisore ha l’obbligo di informare rapidamente la direzione aziendale in merito ai seguenti aspetti:
Nella comunicazione scritta relativa alle carenze significative nel controllo interno, il revisore dovrà inoltre includere:
In particolare, nel comunicare le carenze significative, il revisore deve chiarire che:
Attualmente, la responsabilità deve essere commisurata anche alla gestione degli obblighi prescritti dall’art. 2086 c.c., che investono tutte le società in funzione della loro dimensione.
Da ciò, la rilevanza degli strumenti di allerta, nonché degli indicatori che misurano le performance finanziarie e non finanziarie delle piccole e medie imprese.
Difatti, la significatività del sistema di controllo interno assume maggiore rigore alla luce degli obblighi normativi summenzionati, in quanto deve concorrere ad assicurare l’adeguato assetto organizzativo rispetto ai seguenti elementi:
Inoltre, tali valutazioni vanno considerate anche in riferimento agli ulteriori elementi economici, patrimoniali e finanziari di seguito riportati.
Contesto operativo:
Va considerato che alla base del processo di verifica e di comunicazione non c’è l’emersione di carenze sul sistema di controllo interno in generale, ma le carenze che possono “influenzare in negativo” la significatività del bilancio o la sua correttezza.
Difatti, le carenze riscontrate sul controllo interno non impattanti sul bilancio potrebbero non essere comunicate anche se, al fine della reciproca collaborazione e per superare tutte le inefficienze, si ritiene necessario comunque evidenziarle in modo informale.
Sul piano operativo, è necessario confrontarsi con la capacità di ciascuna impresa di implementare un adeguato assetto organizzativo che consenta la verifica ed il controllo periodico dei vari indici e degli indicatori finanziari e non finanziari.
Ciò dipende dai vari fattori quali la dimensione, la complessità e la qualità dell’organizzazione.
Ulteriori elementi da considerare, oltre agli strumenti disponibili, sono le competenze del capitale che possono gravare sulle carenze del controllo interno.
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